Vaghe ti, che mi me vien da ridere (dati aggiornati)

PADOVA – Da uno dei commenti alla notizia data dal Mattino di Padova abbiamo tratto il titolo. Si riferisce al matrimonio annunciato di Belen Rodriguez, che ha deciso di sposarsi in Chiesa, con tale Stefano Di Martino, novarese di professione ballerino. A celebrare il “sacramento” sarà don Marco Pozza, cappellano del “Due Palazzi” di Padova, nota Casa di Reclusione. Il 20 p.v. a Villa Giannone, sul Lago Maggiore.

A fronte della “rinuncia” di don Roberto Cavazzana, parroco di Rovolon (e non di Comignago, provincia di Novara, paese di origine del pretendente, dove i due si sposeranno nell’Abbazia di Santo Spirito – come precisa oggi La Stampa), perché “il matrimonio di Belen e Stefano ha avuto troppo clamore e si rischia che passi in secondo piano il vero significato della cerimonia, che è un sacramento”, sarà dunque “don Spritz” – come è conosciuto don Marco dei “Palazzi” – a celebrarlo, per volontà dello stesso don Roberto.

“Il matrimonio è una cosa seria, non sono disposto a presentarmi sull’altare senza prima aver conosciuto le persone che sposo” dice don Marco (originario dell’Altopiano di Asiago) – “giovane e capace di dialogare coi coscritti che lo chiamano don Spritz perché solito fare apostolato nei luoghi consacrati al rito dell’aperitivo” – aggiungendo che “sarà occasione per parlare ai giornali e alle televisioni del carcere in cui lavoro, della bellezza che è possibile scoprirvi all’interno, del cammino di fede profonda che qui ho riconosciuto sui volti di persone che si erano macchiate di delitti, o parlare delle attività lavorative del Due Palazzi che rendono l’uomo consapevole e lo aiutano a superare il proprio dolore”.

E allora parliamo di carcere, e non di Belen & Stefano “promessi sposi” con 200 invitati alle nozze dell’anno, nemmeno di Belen & Fabrizio (Corona), vecchia fiamma e noto recluso. Quanti lo sanno che la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato il Bel Paese per “trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza, imponendo al Paese di pagare a questi detenuti un ammontare totale di 100 mila euro per danni morali dando un anno di tempo all’Italia per rimediare alla situazione carceraria” (cit. La Repubblica)? Questo avveniva nel Gennaio 2013, come hanno riportato le maggiori testate Italiane. Ci resta poco meno di qualche mese…

Secondo il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione Statistica, il totale dei carcerati in Italia al 31 Agosto 2013 (i dati sono aggiornatissimi, appena diffusi dall’ente) ammonta a ben 64.835 detenuti presenti fisicamente nelle carceri a fronte di una “capienza regolamentare” di soli 47.703, cioè almeno un 36% abbondante in più rispetto a quello che le patrie galere possono umanamente contenere. I detenuti stranieri sono ben 22.878 unità, pari al 35% del totale dietro le sbarre.

In termini assoluti, prevale la Lombardia con 9.033 detenuti (su una capienza nominale di 6.024); seguono Campania (7.876 vs 5.629), Lazio (7.184 vs 4.799), Sicilia (6.939 vs 5.517), mentre nelle ultime posizioni abbiamo Valle d’Aosta con 266 presenti su 181 posti disponibili e Trentino Alto Adige con 397 su 280. Non sappiamo poi se sia da Paese civile o meno (da giornalisti quali siamo possiamo soltanto appellarci alla “neutralità” del dato riportato, astenendoci da commenti di sorta), ma il quanto dei detenuti “in attesa di primo giudizio” che si attesta a 11.785 unità (cioè al 18,2% del totale presenze reali, che diventa però un secco 25% rispetto alla capienza disponibile, cioè un quarto del totale dei “posti”…), oltre a 404 “condannati non definitivi” (fra appellanti, ricorrenti ecc.), non può certo lasciarci indifferenti come cittadini. Del totale degli “in attesa di giudizio”, si rileva che il 41% sono stranieri.

Per quanto riguarda poi le cosiddette “misure alternative” (che consentono a certe condizioni oggettive di scontare la pena al di fuori delle strutture carcerarie, al fine della riabilitazione sociale del condannato) si contano 11.212 condannati attualmente in “affidamento in prova”, 10.620 condannati in stato di “detenzione domiciliare” e 912 in “semilibertà”.  Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d’intesa fra il condannato e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Uepe) che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un “programma di trattamento”, espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

In Italia le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di sorveglianza. Gli Uffici di esecuzione penale esterna sono strutture che provvedono all’esecuzione delle misure alternative o di comunità e che, a tal fine, collaborano con gli enti locali, le associazioni, le cooperative sociali e le altre agenzie private e pubbliche presenti nel territorio per l’azione di inclusione sociale e con le forze di polizia per l’azione di controllo e contrasto della criminalità.

Nella fattispecie, il cosiddetto “Affidamento in prova al servizio sociale” è considerato la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà. I requisiti per la concessione sono: pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni; osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; aver tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra anche senza procedere all’osservazione in istituto.

Con la Legge n. 231 del 12.07.99 che ha introdotto l’art. 47 quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l’affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti. La misura dell’Affidamento in prova “ordinario” è regolamentata dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall’art. 2 della Legge n. 165 del 27 Maggio 1998 e consiste nell’affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall’istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

La misura alternativa nelle forme della “detenzione domiciliare” invece è stata introdotta dalla Legge n. 663 del 10/10/1986, di modifica dell’Ordinamento penitenziario (o.p.). Con tale beneficio si è voluto ampliare l’opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative. L’art. 47 ter è stato modificato dalla Legge n°165 del 27/05/1998 che ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio. La misura consiste nell’esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Per quanto riguarda l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall’ art. 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. Si applica, inoltre, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 13 comma 2 del Testo Unico: ovvero se lo straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e vi si è trattenuto senza chiedere il permesso di soggiorno, ed è considerato socialmente pericoloso ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. L’espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza che decide con decreto motivato dopo avere acquisito dagli organi di polizia informazioni sull’identità e la nazionalità dello straniero.

Si rimanda alla pagina “Misure alternative o di comunità” predisposta dal Ministero della Giustizia per informazioni di dettaglio relative a tutte le misure previste dall’ordinamento e ai termini di istanza (www.giustizia.it).

Marco Mozzoni
Componente Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano,
Professore a contratto di Comunicazione giornalistica
Università degli Studi di Milano – Bicocca

Fonti:

  1. Alice Pisapia, Carceri: sentenza pilota della Corte di Strasburgo condanna l’Italia, Osservatorio Internazionale, Magistratura Democratica, gennaio 2013 http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/condannaitalia.php
  2. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 – Causa Torreggiani e altri c. Italia, Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, Strasburgo, 8 Gennaio 2013 – http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDU810042
  3. Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione, Situazione al 31 agosto 2013 – http://www.ristretti.it/commenti/2013/settembre/pdf/detenuti_agosto.pdf
  4. Ministero della Giustizia, Misure alternative o di comunità, aggiornamento: 3 luglio 2013, http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_2.wp
  5. Tribunale di Sorveglianza di Milano http://www.ca.milano.giustizia.it/ufficigiudiziari/sorveglianza.aspx?pnl=1
  6. Carceri, Strasburgo condanna l’Italia. Napolitano: “Mortificante conferma”, La Repubblica, 8-1-2013 –  http://www.repubblica.it/politica/2013/01/08/news/carceri_strasburgo_condanna_l_italia_violati_diritti_detenuti_trattamento_inumano-50108468
  7. Laboratorio di comunicazione giornalistica, Carceri, Italia tutto esaurito, Brainfactor 19-11-2012 https://www.brainfactor.it/?p=1814
  8. Redazione, Don Marco Pozza: «Sposerò Belen, lo faccio per il carcere», Il Mattino di Padova, 7-9-2013 http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2013/09/07/news/don-marco-pozza-sposero-belen-lo-faccio-per-il-carcere-1.7701975

Image credits: jbor / Shutterstock.com

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