Promuovere l’integrazione dei saperi nell’ambito delle scienze della mente. Sviluppare e diffondere una cultura della cooperazione e della collaborazione tra gli studiosi ed i professionisti. Offrire l’affiliazione a un network che garantisca supporto anche nella pratica professionale. Questi gli scopi di Integrational Mind Labs (IML). In esclusiva su BrainFactor il testo del Codice deontologico dell’associazione.
“Riteniamo che la formulazione di un codice deontologico di Integrational Mind Labs sia la condizione necessaria per garantire ai soci il massimo rispetto delle identità professionali e la massima serenità nelle interazioni intra ed extra IML. Abbiamo optato per integrare nel codice anche regole formulate da Associazioni Statunitensi, da sempre all’avanguardia su queste tematiche”, ha dichiarato oggi Ambrogio Pennati, medico psichiatra e psicopatologo forense, presidente della nuova associazione.
“E’ un codice, quindi un atto linguistico normativo. Per tutto il resto – ha proseguito Pennati – dato che ‘Whereof one cannot speak, thereof one must be silent’ (L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 1921 – NdR) parleranno i fatti, non le parole”.
Codice deontologico di Integrational Mind Labs
Il socio si impegna ad osservare il seguente codice deontologico.
Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1
Il presente codice si applica ai soci di Integrational Mind Labs (IML).
Per ogni materia non espressamente disciplinata dal presente codice si applica, ad ogni socio, se iscritto ad un ordine professionale, il codice del rispettivo Ordine.
Per i soci medici si applica inoltre il codice deontologico della American Medical Association (in caso di medici psichiatri inclusivo delle Annotazione Specifiche per gli psichiatri), disponibile al seguente link:
http://www.psych.org/mainmenu/psychiatricpractice/ethics/resourcesstandards/principlesofmedicalethics.aspx
Per i soci psicologi si applica inoltre il codice deontologico della American Psychological Association, disponibile al seguente link: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
Articolo 2
Il socio IML e’ tenuto, in ogni circostanza, ad operare nel piu’ rigoroso rispetto del decoro e dell’onore personale e professionale.
Articolo 3
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice comporta, per il socio, l’applicazione delle sanzioni contemplate al titolo III.
Le sanzioni saranno comminate dal Comitato Etico di IML, che e’ composto:
– dal Presidente di IML;
– da due membri del Consiglio Direttivo della IML;
– da due soci della IML sorteggiati fra tutti gli iscritti.
Il Comitato Etico e’ presieduto dal Presidente della IML e rimane in carica contemporaneamente al Consiglio Direttivo eletto.
Il Comitato Etico ha compiti di vigilanza sulla applicazione del presente Codice Deontologico.
Titolo II – Principi informatori dell’attività del socio di IML
Uno dei principali obiettivi di IML è di integrare concretamente differenti professionalità, esperienze, percorsi formativi mediante la collaborazione e la cooperazione tra i soci.
Pertanto, ogni socio dovrà rispettare le seguenti norme:
Articolo 4
condividere, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune, le proprie conoscenze ed esperienze con i soci che ne facessero richiesta;
Articolo 5
supportare attivamente, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune ogni socio di IML nella sua attività professionale, sia interna che esterna a IML;
Articolo 6
pubblicare almeno un lavoro scientifico nell’arco dell’anno solare con il riferimento di IML;
Articolo 7
impegnarsi a diffondere le attività di IML;
Articolo 8
segnalare a IML e all’interessato per tempo eventuali rischi personali o professionali nei quali può incorrere un socio;
Articolo 9
promuovere le attività dei soci in sintonia con i principi di IML;
Articolo 10
astenersi dal ledere, in qualsiasi forma, un altro socio;
Articolo 11
non violare i principii di una corretta e civile discussione durante il confronto delle opinioni.
Articolo 12
Il socio ha il dovere di essere solidale con il consocio di IML di fronte a qualsiasi accusa che ne coinvolga l’immagine professionale, da qualsiasi parte provenga, qualora egli sia persuaso che la accusa sia priva di fondamento.
Titolo III – Provvedimenti disciplinari
Articolo 13
Nessuna sanzione disciplinare puo’ essere applicata al socio se non sono osservate le norme contenute nel presente titolo.
Articolo 14
Nessuna sanzione disciplinare può essere applicata al socio se il fatto per il quale si procede non gli e’ stato previamente contestato in forma scritta.
L’atto di contestazione deve indicare in modo sufficientemente preciso gli elementi del fatto, le fonti di prova e le norme ed i principii deontologici violati.
Articolo 15
Nessuna sanzione disciplinare potrà essere comminata al socio senza che questi abbia avuto la possibilità di esporre la propria argomentazione difensiva.
Articolo 16
Il provvedimento disciplinare e’ autonomo rispetto ad eventuali procedimenti civili penali o amministrativi iniziati nei confronti del socio.
Se nei confronti del socio e’ stata pronunciata sentenza, anche irrevocabile, di condanna, di essa si terra’ conto nel procedimento disciplinare esclusivamente ai fini della eventuale contestazione di illeciti disciplinari.
Parimenti, l’eventuale sentenza di proscioglimento, anche invocabile, pronunciata nei confronti del socio, non e’ di ostacolo all’avvio di un procedimento disciplinare ed alla applicazione di sanzioni disciplinari.
Articolo 17
Le sanzioni disciplinari sono comminate dal Comitato Etico di IML e consistono esclusivamente in:
a) il richiamo (verbale) orale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione temporanea;
d) la sospensione definitiva.
Articolo 18
Il Comitato Etico delibera la sanzione del richiamo (verbale) orale per gli illeciti disciplinari di lieve entità.
Il richiamo verbale inflitto al socio non deve essere comunicato a nessun altro socio e, tanto meno, a terzi estranei a IML.
I soci che per qualsiasi ragione siano venuti a conoscenza del richiamo verbale inflitto ad altro socio non devono divulgare la notizia.
Nessun richiamo verbale verrà inflitto senza che il socio cui sia stato notificato l’atto di contestazione abbia avuto la possibilità di esporre la propria difesa.
Articolo 19
Il Comitato Etico commina la sanzione del richiamo scritto tutte le volte che reputi inadeguata la sanzione del richiamo verbale.
Il Comitato può decidere, tenuto conto della gravita’ del fatto, di dare notizia della sanzione all’interno di IML.
La divulgazione all’interno di IML e’ comunque ammessa quando essa appaia utile a prevenire comportamenti, a parte di altri soci, contrari alle norme deontologiche.
I soci che per qualsiasi ragione siano venuti a conoscenza del richiamo verbale inflitto ad altro socio
Sono tenuti al rispetto della segretezza e non possono divulgare la notizia, pena la sanzionabilità.
Nessun richiamo verbale verrà inflitto senza che il socio cui sia stato notificato l’atto di contestazione abbia avuto la possibilità di esporre la propria difesa.
Articolo 20
Il Comitato Etico commina la sanzione della sospensione temporanea solo per gravi violazioni di fondamentali norme o principii deontologici.
Il socio già richiamato verbalmente o per iscritto che reiteri un comportamento illecito anche non grave può incorrere nella sospensione temporanea.
La sospensione non può essere inflitta per un tempo superiore a un anno.
Nell’atto di contestazione deve essere contenuta la menzione che i fatti illeciti imputati potrebbero essere sanzionati con la sospensione.
Il socio ha la possibilità di nominare un difensore.
Il Comitato Etico decide, a seguito di udienza, dopo che uno dei suoi membri ha svolto una completa relazione dei fatti e dopo che il socio accusato ha potuto svolgere la sua difesa.
Il Presidente del Comitato Etico può rivolgere domande al socio accusato.
Uno dei soci redige un verbale riassuntivo dell’udienza.
La decisione che applica la sospensione deve essere esaurientemente motivata.
Il Comitato Etico può decidere, tenuto conto della gravita’ del fatto, che della avvenuta sospensione sia data notizia all’interno di IML.
Si applicano i comma 3,4,5 dell’Art. 21.
Articolo 21
Il Comitato Etico commina la sanzione dell’espulsione quando la gravita’ degli illeciti disciplinari accertati rende il socio indegno di continuare a far parte di IML.
Si applicano i comma 4,5,6,7,8,9 dell’Art.22
Della espulsione è sempre data notizia all’interno di IML.
Il socio espulso può chiedere di essere riammesso in IML dopo che siano passati almeno tre anni dalla pronuncia della decisione.
Sulla richiesta di riammissione decide il Consiglio Direttivo di IML.
Articolo 22
Le disposizioni del presente codice deontologico valgono anche per la condotta che il Socio di IML tiene sui media (stampa, radio, tv, comprese le pubblicazioni online) e su internet, compresi siti web propri o di terzi, forum, chat, social network e similari (facebook, twitter, youtube ecc.)
Link al “Manifesto” di Integrational Mind Labs
Be the first to comment on "Scienze della mente, ecco il Codice"